Nota di analisi degli artt. 46, 47 e 49 del d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179

di Roberto Arcella

Premessa

Con il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 1791 il Governo ha esercitato la delega conferita dall’art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (c.d. legge IA)2, per adeguare l’ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (c.d. AI Act)3. Accanto alla parte, quantitativamente prevalente, dedicata alle autorità nazionali e all’apparato di vigilanza e sanzionatorio, il decreto contiene un gruppo di disposizioni che toccano da vicino l’amministrazione della giustizia e le professioni intellettuali: l’art. 46, sulla formazione del personale giudiziario; l’art. 47, che inserisce percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di IA nella formazione iniziale e continua organizzata dagli ordini; l’art. 49, che consente di modulare l’equo compenso in ragione dell’impiego di tali sistemi.

Lette congiuntamente, le tre norme delineano un disegno unitario: la capacità di servirsi consapevolmente dell’intelligenza artificiale entra a far parte del corredo professionale richiesto a chi opera nel sistema giustizia, tanto sul versante del giudice quanto su quello del difensore, e il legislatore si propone di darle rilievo anche sul piano economico. Per l’Avvocatura il nuovo quadro investe la misura della diligenza professionale, la tutela dell’assistito, l’organizzazione del lavoro legale e, con l’art. 49, lo stesso valore riconosciuto alla prestazione intellettuale. Proprio su quest’ultimo profilo si concentrano le maggiori perplessità.

1. La formazione dei professionisti in materia di intelligenza artificiale (art. 47)

L’art. 47 stabilisce che i corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini includano «percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale». Il comma 2 ne fissa il contenuto minimo lungo tre direttrici: tecnica (funzionamento dei sistemi, tecniche di interrogazione e istruzione, potenzialità e limiti degli strumenti impiegati nel settore di riferimento); giuridica (disciplina europea e disposizioni nazionali di attuazione); deontologica (responsabilità del professionista nell’uso dei sistemi, obblighi informativi verso il cliente, rispetto del principio antropocentrico enunciato dall’art. 1, comma 1, della legge n. 132/2025)4.

La disposizione attua il criterio direttivo dell’art. 24, comma 2, lett. f), della legge delega e si raccorda all’obbligo di alfabetizzazione che l’art. 4 dell’AI Act pone a carico dei fornitori e dei deployer, categoria nella quale rientra il professionista che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nell’esercizio dell’attività5. Il legislatore nazionale, in altri termini, non si limita a richiamare un obbligo già gravante sugli studi in quanto utilizzatori, ma lo traduce in un contenuto necessario dell’offerta formativa ordinistica.

Il comma 3 prevede un «monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua», senza tuttavia quantificarlo: contenuti, modalità di erogazione e periodicità sono rimessi alle fonti di settore richiamate dal comma 5. Dall’articolo, considerato in sé, non è dunque possibile desumere un obbligo immediatamente operativo di conseguire un numero predeterminato di crediti, né affermare che si tratti necessariamente di ore aggiuntive rispetto all’obbligo formativo complessivo già vigente. Per l’Avvocatura la disciplina dell’aggiornamento resta quella dell’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida al Consiglio Nazionale Forense la definizione delle modalità e delle condizioni di assolvimento dell’obbligo6. Ne discende, tra l’altro, che le esenzioni previste dal comma 2 del medesimo art. 11 (fra cui quella degli avvocati con oltre venticinque anni di iscrizione o che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età) non sono toccate dal decreto; resta fermo, però, che il dovere deontologico di competenza e di aggiornamento non conosce esenzioni anagrafiche7.

Il comma 5 attribuisce ai consigli nazionali degli ordini e dei collegi, o agli organismi cui spetta la regolazione della formazione delle rispettive categorie, il compito di adeguare regolamenti e atti organizzativi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 23 aprile 2027. Per la professione forense l’adeguamento riguarderà sia il regolamento sulla formazione continua sia, per il versante della formazione iniziale, la disciplina dei corsi per l’accesso alla professione8, con successiva attuazione da parte dei Consigli dell’Ordine territoriali. Il comma 4 estende infine le medesime regole, ove vengano in rilievo temi legati all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, ai percorsi promossi dalle forme aggregative delle associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2. La formazione del personale dell’amministrazione della giustizia (art. 46)

L’art. 46 dà attuazione all’art. 15, comma 4, della legge n. 132/2025, precisando che la formazione in materia di IA del personale giudiziario deve assicurare il rispetto degli obblighi di alfabetizzazione dell’art. 4 dell’AI Act e comprendere profili tecnici (inclusi quelli di cibersicurezza), giuridici e attinenti all’impatto dei sistemi sull’organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone. I percorsi sono differenziati secondo le funzioni esercitate, il contesto di utilizzo e il livello di rischio dei sistemi impiegati; alla formazione dei magistrati provvede la Scuola superiore della magistratura, nell’ambito delle linee programmatiche del Ministro della giustizia, mentre a quella del restante personale provvede il Ministero9.

Di particolare rilievo è il comma 3, che impone di sviluppare le competenze necessarie alla sorveglianza umana richiesta dall’art. 26, paragrafo 2, dell’AI Act quando i sistemi utilizzati siano classificati ad alto rischio. Tra questi il regolamento annovera espressamente i sistemi destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria, o per suo conto, per assistere nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti10. La norma si salda con la riserva, sancita dall’art. 15, comma 1, della legge n. 132/2025, per cui ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti resta sempre affidata al magistrato11.

Per i difensori la progressiva diffusione di questi strumenti nell’amministrazione giudiziaria pone un’esigenza di simmetria delle competenze. Il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio presuppone la capacità di comprendere se, e in quale misura, un sistema di IA abbia concorso alla formazione di un atto o di un provvedimento, di riconoscerne le possibili distorsioni e di sollecitare, ove ne ricorrano i presupposti, la trasparenza dovuta12. Un’Avvocatura priva di adeguata alfabetizzazione tecnologica sarebbe esposta a un’asimmetria conoscitiva difficilmente compatibile con la parità delle armi.

3. Equo compenso e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (art. 49)

3.1. Il contenuto della disposizione

L’art. 49, comma 1, stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista «può comportare una modulazione dell’equo compenso» ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, «secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA». Il comma 2 rimette la determinazione dei parametri all’integrazione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto (e dunque entro il 23 ottobre 2027), dei decreti ministeriali che fissano i parametri per le professioni ordinistiche, del decreto previsto per la professione forense dall’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 e del decreto relativo alle professioni non organizzate13.

La norma non dispone alcuna riduzione automatica dei compensi in conseguenza dell’impiego di strumenti tecnologici: si limita a introdurre un criterio, la cui portata concreta dipenderà interamente dalla disciplina attuativa. È precisamente in questo spazio, tuttavia, che si annida un’insidia di non poco conto: il rischio che si affermi, in via interpretativa o regolamentare, il principio secondo cui il ricorso a strumenti tecnologici avanzati giustifica di per sé una riduzione del valore economico della prestazione intellettuale.

3.2. Lo scarto rispetto al criterio di delega

Un primo elemento di riflessione emerge dal confronto con la legge delega. L’art. 24, comma 2, lett. f), della legge n. 132/2025 prevedeva la «possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale»14. Il criterio, così formulato, guarda alla posizione del professionista: alle responsabilità che egli assume e ai rischi che sopporta servendosi di tali strumenti. La logica che ne discende è quella del riconoscimento di un maggiore impegno, non della compressione del corrispettivo. Il decreto delegato ha invece ancorato la modulazione a un dato oggettivo e diverso, la «classificazione di rischio del sistema» secondo l’AI Act.

Lo scostamento non è privo di conseguenze. Un’interpretazione conforme alla delega, imposta dall’art. 76 Cost., induce a ritenere che i parametri attuativi debbano comunque essere costruiti in funzione delle responsabilità e dei rischi gravanti sul professionista, utilizzando la classificazione del sistema soltanto come uno degli indici di tale rischio. Una disciplina attuativa che trasformasse la modulazione in uno strumento di riduzione dei compensi si porrebbe, per contro, in tensione con il criterio direttivo, che riconosce nel compenso il corrispettivo di un rischio professionale accresciuto, non il riflesso di un lavoro diminuito.

3.3. L’incongruenza del criterio della classe di rischio

Il riferimento alla classificazione di rischio suscita perplessità anche sul piano sistematico. La tassonomia dell’AI Act è costruita per graduare gli obblighi di fornitori e utilizzatori in funzione della pericolosità del sistema per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, non per misurare il valore di una prestazione d’opera intellettuale. Gli strumenti di cui si avvale ordinariamente l’avvocato (ricerca giuridica, analisi documentale, redazione assistita) non rientrano di regola tra i sistemi ad alto rischio: l’allegato III, punto 8, lett. a), del regolamento riguarda i sistemi destinati all’autorità giudiziaria o impiegati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie15, e la gran parte degli strumenti professionali si colloca tra i sistemi a rischio minimo, privi di obblighi specifici, o, quando si tratti di sistemi che interagiscono con l’utente o generano contenuti, tra quelli soggetti agli obblighi di trasparenza dell’art. 50.

Ne deriva un esito paradossale. Se la modulazione premiasse l’impiego di sistemi ad alto rischio, la norma resterebbe in larga misura priva di applicazione per gli avvocati; se, al contrario, la si leggesse nel senso che l’impiego di sistemi a basso rischio denota un’attività più semplice e quindi meno remunerabile, si finirebbe per confondere il livello di pericolosità dello strumento con il valore dell’opera, che dipende dall’importanza dell’affare, dalla complessità delle questioni e dalla responsabilità assunta.

3.4. Il nesso con l’obbligo informativo e il rischio di un effetto riduttivo

Il rischio appare ancora più concreto se l’art. 49 è letto in combinato disposto con l’art. 13, comma 2, della legge n. 132/2025, che impone al professionista di comunicare al destinatario della prestazione, «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati16. Un obbligo concepito a presidio della trasparenza e del rapporto fiduciario potrebbe tradursi, nella dinamica concreta del rapporto, in uno strumento per rivendicare una riduzione del compenso, sul presupposto che l’impiego dell’intelligenza artificiale comporti necessariamente una semplificazione dell’attività. L’adempimento di un dovere imposto a garanzia del cliente finirebbe così per esporre il professionista a una svalutazione economica della propria prestazione, proprio in ragione dell’impiego di strumenti che richiedono competenze ulteriori, investimenti tecnologici e specifiche attività di verifica e controllo.

Il pericolo è tutt’altro che teorico, ove si consideri l’ambito soggettivo della legge n. 49/2023, che si applica ai rapporti con imprese bancarie e assicurative, con le imprese di maggiori dimensioni e con la pubblica amministrazione17: committenti dotati di forte potere contrattuale, che più di altri potrebbero invocare l’impiego dell’IA, dichiarato in adempimento dell’obbligo informativo, per ottenere condizioni economiche deteriori.

Una simile prospettiva contrasterebbe con il sistema nel suo complesso. Anzitutto con lo stesso art. 13, comma 1, della legge n. 132/2025, che circoscrive l’impiego dell’IA nelle professioni intellettuali alle sole attività «strumentali e di supporto», con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera: non sarebbe coerente affermare, da un lato, la centralità e l’insostituibilità dell’apporto umano e ammettere, dall’altro, che il valore economico della prestazione diminuisca per il solo fatto che il professionista si avvalga di strumenti più evoluti. In secondo luogo con la disciplina codicistica, che consente al prestatore d’opera di avvalersi di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità senza che ciò incida sulla natura personale della prestazione, e che commisura il compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione18. Infine con la stessa legge n. 49/2023, che definisce equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, impone di tener conto dei costi sostenuti dal professionista e sanziona con la nullità la clausola che ponga a suo carico i costi di software, banche dati e sistemi la cui utilizzazione sia richiesta dal cliente19. Il legislatore, in altri termini, ha già considerato l’investimento tecnologico come un costo da remunerare, non come una ragione di sconto.

Va aggiunto che i parametri forensi non sono costruiti sul tempo impiegato, ma sulle fasi dell’attività e su indici qualitativi quali le caratteristiche, l’urgenza e il pregio della prestazione, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, il numero e la complessità delle questioni trattate20. Il risparmio di tempo reso possibile dall’automazione di alcune operazioni non incide, di per sé, su nessuno di questi indici. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha da tempo chiarito che il carattere semplice o ripetitivo di un affare può orientare la liquidazione soltanto all’interno della forbice tra minimi e massimi, e ha ribadito che la liquidazione giudiziale non può scendere al di sotto dei valori minimi stabiliti dai parametri21.

3.5. Indicazioni per la disciplina attuativa

La futura disciplina attuativa dell’art. 49 dovrà pertanto scongiurare ogni automatismo riduttivo. In coerenza con il criterio di delega, la modulazione dovrebbe operare come strumento di valorizzazione delle responsabilità e dei rischi assunti dal professionista, tenendo conto dei costi di acquisizione e di gestione dei sistemi, delle attività di verifica e controllo degli esiti, delle misure di protezione dei dati e del segreto professionale; dovrebbe, inoltre, mantenersi entro la cornice dei parametri, senza consentire di scendere al di sotto dei valori minimi nei rapporti assoggettati alla legge n. 49/202322. Occorrerà, in definitiva, evitare di confondere la maggiore efficienza degli strumenti con una diminuzione del valore dell’attività intellettuale.

4. Le ricadute sull’esercizio della professione forense

4.1. Competenza e organizzazione dello studio

Il primo effetto è di ordine organizzativo e culturale: la conoscenza dell’intelligenza artificiale entra stabilmente nel patrimonio di competenze che la professione richiede. Non si tratta soltanto di comprendere il quadro normativo, ma di padroneggiare le applicazioni concrete alla ricerca giuridica, all’analisi documentale, alla redazione degli atti e alla gestione dello studio, con particolare attenzione all’affidabilità degli esiti e ai limiti strutturali dei sistemi generativi. Il dovere di non accettare incarichi che non si sia in grado di svolgere con adeguata competenza e quello di curare costantemente la propria preparazione professionale trovano qui un nuovo e specifico ambito di applicazione23.

4.2. Responsabilità civile e diligenza qualificata

Sul versante della responsabilità, l’adozione di strumenti di IA non trasferisce ad essi alcuno degli obblighi del difensore. La prestazione dell’avvocato resta un’obbligazione di mezzi, da adempiere con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività esercitata24; rimangono pertanto essenziali il riscontro delle fonti normative e giurisprudenziali, il controllo della correttezza dei dati, la protezione delle informazioni riservate e il rispetto del segreto professionale. La formazione specifica imposta dall’art. 47 è destinata a incidere sulla stessa misura della diligenza esigibile: quanto più la conoscenza dei limiti degli strumenti diviene patrimonio professionale comune, tanto meno potrà giustificarsi l’affidamento acritico ai loro risultati.

4.3. Responsabilità processuale: la giurisprudenza sulle «allucinazioni»

L’esperienza giudiziaria più recente conferma il rilievo pratico di questi principi. Dopo una prima pronuncia che, a fronte di precedenti inesistenti generati da un sistema di IA e inseriti in un atto difensivo, aveva escluso la responsabilità aggravata per difetto di mala fede25, la giurisprudenza di merito ha più volte ravvisato nella redazione di atti con l’ausilio acritico di strumenti generativi, recanti citazioni inconferenti o inesistenti, i presupposti della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.26; il giudice amministrativo ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine per le valutazioni di competenza27. Da ultimo la Corte di cassazione ha affermato che il richiamo, nel ricorso, di precedenti «inesistenti o “allucinati” da sistemi di intelligenza artificiale» costituisce «un indice particolarmente significativo di colpa qualificata» nella determinazione della causa di inammissibilità e giustifica l’irrogazione di una sanzione più elevata, precisando che l’utilizzo di tali strumenti «non vale di per sé a escludere la colpa», poiché il professionista che redige e sottoscrive l’atto ne conserva integralmente il controllo28.

4.4. Profili deontologici e informativa al cliente

Sul versante deontologico la disciplina conferma la centralità del rapporto fiduciario e della consapevole informazione dell’assistito. L’obbligo informativo dell’art. 13, comma 2, della legge n. 132/2025 deve coordinarsi con i doveri di informazione già previsti dalla legge professionale e dal codice deontologico29, evitando tanto comunicazioni meramente formali e stereotipate quanto l’erronea prospettazione di un’autonomia decisionale dei sistemi. È opportuno che l’informativa sia resa per iscritto, anche in ragione del fatto che l’onere di provare l’adempimento degli obblighi informativi grava sul professionista30. Accanto a ciò, la scelta e l’impiego degli strumenti devono rispettare la disciplina della protezione dei dati personali e il segreto professionale, con particolare attenzione ai sistemi che trattano i dati del cliente su infrastrutture di terzi31.

5. Il ruolo del Consiglio Nazionale Forense e degli Ordini territoriali

Il Consiglio Nazionale Forense è chiamato a definire, entro il termine fissato dall’art. 47, comma 5, gli adeguamenti regolamentari necessari, precisando i requisiti dei percorsi formativi, il monte ore minimo e le modalità del loro riconoscimento nell’ambito della formazione continua. Nel frattempo i Consigli dell’Ordine territoriali possono programmare attività mirate, dedicate agli impieghi concreti dell’IA nella professione, alle cautele in materia di riservatezza e alla verifica degli elaborati prodotti dagli strumenti tecnologici. All’Avvocatura istituzionale spetta inoltre un ruolo propositivo nella fase di attuazione dell’art. 49, perché i parametri siano costruiti nel senso indicato dalla legge delega.

Una programmazione coordinata potrebbe utilmente affiancare ai percorsi teorici laboratori su ricerca e controllo delle fonti, redazione assistita, gestione documentale e criteri di selezione dei sistemi. L’obiettivo istituzionale non è favorire indiscriminatamente l’adozione di specifici prodotti, ma porre l’Avvocatura in condizione di esercitare un controllo effettivo e consapevole sui processi tecnologici che incidono sull’attività difensiva.

6. Considerazioni conclusive

Gli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 179/2026 muovono nella direzione corretta: fanno della competenza nell’uso dell’intelligenza artificiale un requisito comune a giudici e difensori e ne affidano lo sviluppo alle sedi istituzionali della formazione. L’art. 49, invece, introduce un criterio di modulazione dell’equo compenso il cui ancoraggio alla classe di rischio dei sistemi appare incongruo e potenzialmente lesivo del valore della prestazione intellettuale. La partita si giocherà sui provvedimenti attuativi: sarà lì che occorrerà affermare, in coerenza con la legge delega e con i principi del codice civile, che l’intelligenza artificiale è uno strumento al servizio del professionista e non un parametro di svalutazione del suo lavoro.

  1. D.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2026. In assenza di una diversa previsione, il decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 2026, decorso l’ordinario termine di vacatio.↩︎
  2. L. 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale». L’art. 24, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689; il comma 2 ne detta i principi e criteri direttivi specifici, tra i quali, alle lett. e) e f), la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione e di un equo compenso modulabile.↩︎
  3. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in GUUE L, 12 luglio 2024, di recente modificato dal regolamento (UE) 2026/1744 (c.d. Omnibus digitale sull’IA).↩︎
  4. Art. 1, comma 1, l. n. 132/2025: la legge «promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale». Il comma 2 della medesima disposizione impone di interpretare e applicare la legge conformemente al regolamento (UE) 2024/1689.↩︎
  5. Art. 4 reg. (UE) 2024/1689, applicabile dal 2 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 113, terzo comma, lett. a), e oggi riformulato dal reg. (UE) 2026/1744 nel senso dell’adozione di misure di sostegno all’alfabetizzazione, senza imposizione di un livello predeterminato di competenza. Per la nozione di deployer v. l’art. 3, n. 4), del regolamento, che vi comprende chiunque utilizzi un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo che l’uso avvenga nel corso di un’attività personale non professionale. L’attenuazione dell’obbligo europeo accresce, anziché ridurre, il rilievo della scelta nazionale di renderlo contenuto necessario della formazione professionale.↩︎
  6. Art. 11, commi 1 e 3, l. 31 dicembre 2012, n. 247; Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6, sulla formazione continua, e successive modificazioni e delibere attuative.↩︎
  7. Artt. 14 (dovere di competenza) e 15 (dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua) del Codice deontologico forense.↩︎
  8. Art. 43 l. n. 247/2012 e d.m. 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato.↩︎
  9. Art. 46, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 179/2026; art. 15, comma 4, l. n. 132/2025; art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.↩︎
  10. Art. 6, paragrafo 2, e allegato III, punto 8, lett. a), reg. (UE) 2024/1689. Quanto alla sorveglianza umana, v. altresì l’art. 14 del regolamento; l’art. 26, paragrafo 2, impone ai deployer di affidarla a persone fisiche che dispongano della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie. Si tenga presente che il reg. (UE) 2026/1744 (art. 1, punto 40, che modifica l’art. 113, terzo comma, del regolamento) ha differito al 2 dicembre 2027 il termine di applicazione degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio elencati nell’allegato III.↩︎
  11. Art. 15, comma 1, l. n. 132/2025. In senso analogo, sul piano dell’autoregolazione, v. la delibera plenaria del Consiglio superiore della magistratura dell’8 ottobre 2025, recante raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, aggiornate il 22 luglio 2026, e, in prospettiva europea, la Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla CEPEJ il 3-4 dicembre 2018.↩︎
  12. Artt. 24 e 111 Cost.; art. 6 CEDU. V. inoltre l’art. 86 reg. (UE) 2024/1689, che riconosce alla persona interessata da una decisione adottata sulla base dell’output di un sistema ad alto rischio dell’allegato III, produttiva di effetti giuridici, il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema nel processo decisionale.↩︎
  13. Art. 49, comma 2, d.lgs. n. 179/2026, che richiama i decreti adottati ai sensi dell’art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, il decreto di cui all’art. 13, comma 6, l. n. 247/2012 (per gli avvocati, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato da ultimo dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e i decreti adottati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), l. n. 49/2023.↩︎
  14. Art. 24, comma 2, lett. f), seconda parte, l. n. 132/2025.↩︎
  15. Allegato III, punto 8, lett. a), reg. (UE) 2024/1689, che si riferisce ai sistemi di IA destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie. Ne consegue che l’impiego di tali sistemi può venire in rilievo per l’avvocato nella veste di arbitro o di mediatore, non in quella di difensore. Per gli obblighi di trasparenza v. l’art. 50 del regolamento.↩︎
  16. Art. 13, comma 2, l. n. 132/2025: «Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».↩︎
  17. Art. 2, commi 1 e 3, l. 21 aprile 2023, n. 49: imprese bancarie e assicurative, loro controllate e mandatarie, imprese che nell’anno precedente abbiano occupato più di cinquanta lavoratori o presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.↩︎
  18. Artt. 2232 e 2233, secondo comma, c.c. Sulla rilevanza del decoro professionale quale limite alla determinazione del compenso v., in tema di sindacato in sede di legittimità, Cass., sez. VI-5, ord. 10 dicembre 2020, n. 28113, Rv. 659827-01.↩︎
  19. Art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1 e comma 2, lett. l), l. n. 49/2023. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio (art. 3, comma 4).↩︎
  20. Art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147; v. anche l’art. 3, comma 6, l. n. 49/2023, che richiama i medesimi indici ai fini della rideterminazione giudiziale del compenso.↩︎
  21. Cass., sez. lav., 27 settembre 2010, n. 20269, Rv. 615300-01, resa nel vigore del sistema tariffario, secondo cui il carattere semplice o ripetitivo di alcuni affari incide esclusivamente sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo; Cass., sez. II, 26 giugno 2024, n. 17613, sull’inderogabilità dei valori minimi dei parametri nella liquidazione giudiziale, salva la diversa convenzione tra le parti nel rispetto dell’art. 3 l. n. 49/2023.↩︎
  22. Sul rilievo, anche processuale, della nullità delle pattuizioni che prevedano un compenso inferiore ai parametri e sulla rideterminazione giudiziale del compenso v. art. 3, commi 1, 5 e 6, l. n. 49/2023.↩︎
  23. Artt. 14 e 15 del Codice deontologico forense; art. 11, comma 1, l. n. 247/2012, che collega l’obbligo di aggiornamento alla qualità delle prestazioni professionali «nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia».↩︎
  24. Artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c. V. Cass., sez. III, 5 agosto 2013, n. 18612, Rv. 627537-01, sulla natura di obbligazione di mezzi e sulla diligenza qualificata richiesta al difensore; Cass., sez. III, ord. 22 giugno 2020, n. 12127, Rv. 658174-02, in tema di violazione del dovere di diligenza qualificata; Cass., sez. II, ord. 10 giugno 2025, n. 15526, Rv. 675813-01, che riconduce alla violazione dell’art. 1176, secondo comma, c.c. un inadempimento contrattuale rilevante anche per colpa lieve, idoneo a giustificare, ricorrendone le condizioni, il rifiuto del compenso ai sensi dell’art. 1460 c.c.↩︎
  25. Trib. Firenze, sez. imprese, ord. 14 marzo 2025, che ha escluso la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in relazione a riferimenti giurisprudenziali inesistenti generati da un sistema di IA generativa e riportati in un atto difensivo.↩︎
  26. Trib. Torino, sez. lav., 16 settembre 2025, n. 2120; Trib. Latina, sez. lav., 23 settembre 2025, n. 1034, entrambe con condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. Sul dovere di lealtà e probità delle parti e dei difensori v. l’art. 88 c.p.c. e, sul piano deontologico, il dovere di verità di cui all’art. 50 del Codice deontologico forense.↩︎
  27. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348.↩︎
  28. Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2026 (dep. 22 giugno 2026), n. 23006, Rv. 290181-01, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al versamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p. La Corte ha rilevato che i principi di diritto attribuiti nel ricorso a tre precedenti di legittimità, riportati tra virgolette e in corsivo, non erano mai stati affermati e che le sentenze richiamate non si occupavano della questione, qualificando il fenomeno come «allucinazione informatica».↩︎
  29. Art. 13, comma 5, l. n. 247/2012; art. 27 del Codice deontologico forense (doveri di informazione).↩︎
  30. Cass., sez. III, ord. 11 dicembre 2023, n. 34412, Rv. 669587-01, che pone a carico del professionista l’onere di provare l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 13, comma 5, l. n. 247/2012.↩︎
  31. Artt. 28, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679; art. 28 del Codice deontologico forense (riserbo e segreto professionale); art. 622 c.p.↩︎

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